RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno

 

Al Direttore della Divisione VIII

Direzione Generale per la Motorizzazione

Dipartimento per i trasporti terrestri

Ministero dei Trasporti

via Giuseppe Caraci, 36

00157  ROMA

 

 

 

Al Sindaco del Comune di Castiglione del Lago (PG)

Piazza Gramsci, 1

06061 Castiglione del Lago (PG)

 

 

 

 

Oggetto: Ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Codice della Strada, con le formalità previste dall’articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione inerente l’ordinanza del Comune di Castiglione del Lago n. 17 prot. n. 13400 datata 08 aprile 2008 (fotocopia in allegato)

 

 

Riferimento: Direttiva prot. 0031543, datata 2 aprile 2007, del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII.

Circolare prot. 0000277, datata 14 gennaio 2008, del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo;

 

 

 

 

         L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede in Firenze, via San Niccolò numero civico 21, nella persona del suo legale rappresentante, a norma dell’articolo 9 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti stradali che circolano in autocaravan

 

 

CONSIDERATO CHE:

 

·            l’ordinanza n. 17 datata 8 aprile 2008 richiama la “tutela della pubblica incolumità e igiene, messe in pericolo dai rifiuti liquidi e solidi che spesso vengono abbandonati sul posto o in mezzo alla vegetazione lacustre dagli occupanti dei mezzi e delle tende”, quando in realtà tale pericolo non è giustificato da motivi oggettivi e soggettivi. Infatti le autocaravan, per il loro allestimento che comprende serbatoi di raccolta delle acque reflue chiare e luride, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica;

 

 

 

 

 

·            l’ordinanza in questione è emanata ai sensi dell’articolo 50, comma 5 del D.lgs 267/2000. Il presupposto per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi di tale suddetta disposizione è il pericolo di un danno grave e imminente per la salute e l’igiene pubblica al quale, per il carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi ordinari e che richiede interventi immediati e indilazionabili. Dalla lettura dell’ordinanza in oggetto non si evince il carattere di eccezionalità – così come richiesto per l’adozione di tale provvedimento – di pericoli di danni gravi e imminenti per la salute e l’igiene pubblica. L’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene deve essere congruamente motivata e necessita di preventivi accertamenti tecnici. Nell’ordinanza de qua, non risulta alcun accertamento tecnico effettuato se non un ipotizzato potenziale stato di pericolo futuro per l’igiene pubblica. Il Sindaco nell’adottare l’ordinanza in esame non ha tenuto conto della possibilità di adottare i rimedi ordinari – altra condizione essenziale richiesta per l’emanazione dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 50 -  e cioè quelli contemplati dal Codice della strada. Per quanto concerne le autocaravan, è applicabile l’articolo 185, comma 6 del Codice della Strada che prevede una sanzione specifica per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo “è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari” nonché quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lett. a) o f) che, secondo i casi, prevede specifiche sanzioni per chiunque crea stati di pericolo per la circolazione ovvero imbratta comunque la strada e le sue pertinenze;

 

·            l’ordinanza n. 17 datata 8 aprile 2008 si basa sul presupposto che “il campeggio libero e la sosta al di fuori delle aree appositamente dedicate dà luogo ad un deturpamento ambientale che interessa aree di particolare pregio, sottraendole di fatto alla libera fruibilità pubblica”, con ciò operando un’illogica equiparazione tra il sostare e il campeggiare e rivelando un difetto di motivazione. Non v’è chi non veda che manca qualsiasi criterio logico-giuridico che collega il sostare al di fuori delle aree appositamente dedicate al deturpamento ambientale;

 

·            l’ordinanza n. 17 datata 8 aprile 2008, avendo ad oggetto le sole autocaravan e roulottes (caravan per il Codice della Strada) , opera un’irragionevole discriminazione tra gli utenti della circolazione stradale in violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito e dell’articolo 185 del Codice della Strada;

 

·            il provvedimento potrebbe essere ammesso, in astratto, soltanto per comprovate e motivate esigenze di circolazione stradale ma le ordinanze evidenziano una non congrua valutazione della situazione di fatto facente capo ad un’indimostrata attività istruttoria, comunque sommaria e non esauriente. Ad una inspiegabile e contraddittoria discriminazione, si adducono motivazioni inesatte in fatto ed il provvedimento è quindi contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità;

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIEDE AL MINISTERO DEI TRASPORTI

 

di valutare la legittimità della ordinanza n. 17 datata 08 aprile 2008 emanata dal Comune di Castiglione del Lago poiché ha disposto il divieto, su tutto il territorio comunale, di effettuare campeggio libero, nonché di sosta di roulottes, autocaravan, camper e simili al di fuori dei campeggi e delle aree appositamente attrezzate.

 

In virtù di quanto su esposto, si invita il Comune di Castiglione del Lago a provvedere immediatamente all’annullamento d’ufficio per ragioni di legittimità o in alternativa la revoca d’ufficio per ragioni di merito dell’ordinanza n. 17 datata 08 aprile 2008 dandone tempestivo riscontro all’Associazione scrivente, con l’avvertimento che in caso di mancato tempestivo riscontro positivo, verrà presentato ricorso al Tar o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

 

Cordiali saluti,

           Isabella Cocolo

 

Firenze, 10 maggio 2008

 

 

Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

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