RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno
Al Direttore della
Divisione VIII
Direzione Generale per
la Motorizzazione
Dipartimento per i
trasporti terrestri
Ministero
dei Trasporti
via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA
Al Sindaco del Comune di Castiglione del Lago (PG)
Piazza Gramsci, 1
06061 Castiglione del Lago (PG)
Oggetto: Ricorso ai sensi
dell’articolo 37, comma 3, del Codice della Strada, con le formalità previste
dall’articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione inerente
l’ordinanza del Comune di Castiglione del Lago n. 17 prot. n. 13400 datata 08
aprile 2008 (fotocopia in allegato)
Riferimento: Direttiva prot. 0031543, datata 2 aprile
2007, del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri -
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII.
Circolare
prot. 0000277, datata 14 gennaio 2008, del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per
l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo;
L’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede in Firenze, via San Niccolò numero
civico 21, nella persona del suo legale rappresentante, a norma dell’articolo 9
della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in quanto portatrice di interessi diffusi
degli utenti stradali che circolano in autocaravan
CONSIDERATO CHE:
·
l’ordinanza
n. 17 datata 8 aprile 2008 richiama la “tutela
della pubblica incolumità e igiene, messe in pericolo dai rifiuti liquidi e
solidi che spesso vengono abbandonati sul posto o in mezzo alla vegetazione
lacustre dagli occupanti dei mezzi e delle tende”, quando in realtà tale
pericolo non è giustificato da motivi oggettivi e soggettivi. Infatti le autocaravan,
per il loro allestimento che comprende serbatoi di raccolta delle acque reflue
chiare e luride, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono
veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica;
·
l’ordinanza
in questione è emanata ai sensi dell’articolo 50, comma 5 del D.lgs 267/2000.
Il presupposto per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente adottata
ai sensi di tale suddetta disposizione è il pericolo di un danno grave e
imminente per la salute e l’igiene pubblica al quale, per il carattere di
eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi ordinari e che richiede
interventi immediati e indilazionabili. Dalla lettura dell’ordinanza in oggetto
non si evince il carattere di
eccezionalità – così come richiesto per l’adozione di tale provvedimento – di
pericoli di danni gravi e imminenti per la salute e l’igiene pubblica.
L’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene
deve essere congruamente motivata e necessita di preventivi accertamenti
tecnici. Nell’ordinanza de qua, non risulta alcun accertamento tecnico effettuato se non un ipotizzato
potenziale stato di pericolo futuro per l’igiene pubblica. Il Sindaco nell’adottare l’ordinanza in esame non ha
tenuto conto della possibilità di adottare i rimedi ordinari – altra
condizione essenziale richiesta per l’emanazione dell’ordinanza ai sensi
dell’articolo 50 - e cioè quelli
contemplati dal Codice della strada. Per quanto concerne le autocaravan, è
applicabile l’articolo 185, comma 6 del Codice della Strada che prevede una
sanzione specifica per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo
“è vietato lo scarico dei residui
organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori
di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari” nonché quanto
previsto dall’articolo 15, comma 1, lett. a) o f) che, secondo i casi, prevede
specifiche sanzioni per chiunque crea stati di pericolo per la circolazione
ovvero imbratta comunque la strada e le sue pertinenze;
·
l’ordinanza
n. 17 datata 8 aprile 2008 si basa sul presupposto che “il campeggio libero e la sosta al di fuori delle aree appositamente
dedicate dà luogo ad un deturpamento ambientale che interessa aree di
particolare pregio, sottraendole di fatto alla libera fruibilità pubblica”,
con ciò operando un’illogica equiparazione
tra il sostare e il campeggiare e rivelando un difetto di motivazione. Non v’è chi non veda che manca qualsiasi criterio logico-giuridico
che collega il sostare al di fuori delle aree appositamente dedicate al
deturpamento ambientale;
·
l’ordinanza
n. 17 datata 8 aprile 2008, avendo ad oggetto le sole autocaravan e roulottes
(caravan per il Codice della Strada) , opera un’irragionevole discriminazione
tra gli utenti della circolazione stradale in violazione del principio di
uguaglianza costituzionalmente garantito e dell’articolo 185 del Codice della
Strada;
·
il
provvedimento potrebbe essere ammesso, in astratto, soltanto per comprovate e
motivate esigenze di circolazione stradale ma le ordinanze evidenziano una non
congrua valutazione della situazione di fatto facente capo ad un’indimostrata
attività istruttoria, comunque sommaria e non esauriente. Ad una inspiegabile e
contraddittoria discriminazione, si adducono motivazioni inesatte in fatto ed
il provvedimento è quindi contraddittorio ed inadeguato a realizzare le
dichiarate finalità;
CHIEDE AL MINISTERO DEI TRASPORTI
di
valutare la legittimità della
ordinanza n. 17 datata 08 aprile 2008 emanata dal Comune di
Castiglione del Lago poiché ha disposto il divieto, su
tutto il territorio comunale, di effettuare campeggio libero, nonché di sosta
di roulottes, autocaravan, camper e simili al di fuori dei campeggi e delle
aree appositamente attrezzate.
In virtù di quanto su esposto, si
invita il Comune di Castiglione del Lago a provvedere immediatamente
all’annullamento d’ufficio per ragioni di legittimità o in alternativa la
revoca d’ufficio per ragioni di merito dell’ordinanza n. 17 datata 08 aprile
2008 dandone tempestivo riscontro all’Associazione scrivente, con
l’avvertimento che in caso di mancato tempestivo riscontro positivo, verrà
presentato ricorso al Tar o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Cordiali saluti,
Isabella Cocolo
Firenze, 10 maggio 2008
Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
indirizzo postale: via San Niccolò, 21 - 50125 FIRENZE
telefono 055 2340597
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